[A] Se negli appalti di servizi da affidarsi ai RTI trovi applicazione il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza. [B] Se sia nulla la clausola del bando che, in applicazione dell’art. 83, comma 8, terzo periodo del Decr. Lgs. n. 50/2016, prescrive che un requisito debba essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. [C] Se in base alla giurisprudenza della Corte UE sia legittimo l’articolo 48, comma 2, del Codice, secondo cui nei raggruppamenti di tipo verticale la prestazione principale è eseguita dalla mandataria e le prestazioni secondarie sono eseguite dalle mandanti.
SENTENZA N. ****
[A] Costituisce principio consolidato, con riferimento agli appalti di “servizi” da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese, quello secondo cui non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relat...